Convenzione
Art. 26
In vigore dal 28 apr 1963
Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (a condizioni che si tratti di informazioni consentite dalle legislazioni fiscali degli Stati contraenti) necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o per evitare le frodi fiscali o per applicare le disposizioni interne intese a prevenire l'evasione nel campo delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate dovranno, essere tenute segrete e non potranno essere rivelate a persone diverse da quelle che si occupano dell'accertamento e (della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Non saranno scambiate informazioni che potrebbero rivelare un segreto o un procedimento industriale, commerciale o professionale.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-26