Convenzione
Art. 28
In vigore dal 28 apr 1963
Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono emanare i regolamenti necessari per interpretare ed applicare le disposizioni della presente Convenzione e possono comunicare direttamente tra loro al fine di rendere effettive le disposizioni della Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-28