Convenzione
Art. 24
In vigore dal 28 apr 1963
Salve le disposizioni degli , quando in
conformità, alle disposizioni della presente Convenzione uno Stato contraente ha il diritto di tassare o può tassare un dato reddito e lo stesso reddito è tassabile nell'altro Stato contraente in conformità alla sua legislazione, questo altro Stato contraente deve esentare da imposta detto reddito ma può, per calcolare lo ammontare dell'imposta sugli altri redditi, applicare la stessa aliquota che sarebbe stata applicabile se tale reddito non fosse stato esentato.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-24