Convenzione
Art. 27
In vigore dal 28 apr 1963
1. Le disposizioni della presente Convenzione, non possono essere interpretate nel senso di limitare in alcun modo le deduzioni, le esenzioni, le riduzioni o altre facilitazioni accordate o che saranno accordate secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti nella determinazione dell'ammontare delle imposte percepite da detto Stato contraente.
2. Nel caso che sorgano difficoltà o dubbi circa l'interpretazione
o l'applicazione della presente Convenzione, o in relazione alle Convenzioni concluse da uno degli Stati contraenti con qualsiasi altro Stato, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno le questioni di comune accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-27