Convenzione

Art. 30

In vigore dal 28 apr 1963
La presente Convenzione resterà in vigore per un periodo di cinque anni e indefinitivamente dopo detto periodo, ma potrà essere denunciata da ciascuno degli Stati contraenti al termine del periodo di cinque anni o in qualsiasi altro momento successivo, a condizione che ne sia dato avviso almeno sei mesi prima della cessazione e, in ogni caso, la presente Convenzione cesserà di avere applicazione dal 1 gennaio successivo alla scadenza del termine di sei mesi. In caso di denuncia, gli effetti della Convenzione saranno limitati: con riguardo alle imposte annuali sui redditi, a quelle che saranno applicate sui redditi afferenti all'anno durante il quale la denuncia avrà avuto luogo o agli esercizi chiusi nel corso di detto anno; con riguardo all'imposta sul patrimonio, per la tassazione del patrimonio esistente al 1 gennaio dell'anno successivo a quello durante il quale avrà luogo la denuncia o all'ultimo giorno dell'esercizio chiuso durante l'anno della denuncia. A conferma di quanto sopra i sottoindicati, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatta a Oslo in doppio esemplare rispettivamente in lingua italiana e in lingua norvegese, i due testi facendo egualmente fede, oggi 25 agosto 1961. Per la Repubblica italiana GUIDO COLONNA Per il Regno di Norvegia HALVARD LANGE
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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-30

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