Convenzione

Art. 23

In vigore dal 28 apr 1963
1. Il patrimonio costituito dai beni immobili, definiti ai sensi del paragrafo 2 dell', è tassabile nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. Salve le disposizioni del precedente paragrafo 1, il patrimonio costituito da beni facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa o da beni di pertinenza di una sede fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione è tassabile nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la sede fissa. 3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonché i beni, diversi dai beni immobili, relativi alla loro gestione sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono tassabili soltanto in detto Stato. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la imposta italiana sulle società e l'imposta italiana sulle obbligazioni non sono considerate come imposte sul patrimonio.
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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-23

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