Convenzione
Art. 20
In vigore dal 28 apr 1963
I professori o gli insegnanti di uno degli Stati contraenti che
ricevono una remunerazione per l'insegnamento da, essi impartito durante un periodo di residenza non eccedente i 2 anni nelle Università o nelle scuole o in altri istituti d'insegnamento situati nell'altro Stato contraente non sono assoggettati ad imposta, sulla detta remunerazione in questo altro Stato contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-20