Convenzione

Art. 17

In vigore dal 28 apr 1963
I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività, indipendenti di carattere analogo sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che questo residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di una tale sede, la parte di reddito che può essere attribuita a detta sede è tassabile in questo altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-17

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