Convenzione
Art. 18
In vigore dal 28 apr 1963
Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi
che i professionisti dello spettacolo - quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione e i musicisti - e gli sportivi ritraggono dalle loro attività personali in tale qualità sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attività, sono svolte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-18