Convenzione

Art. 18

In vigore dal 28 apr 1963
Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo - quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione e i musicisti - e gli sportivi ritraggono dalle loro attività personali in tale qualità sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attività, sono svolte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo