Accordo
Art. 31
In vigore dal 8 mag 1963
.
Le autorità, italiane concederanno in base alle norme vigenti in materia il rimpatrio consolare all'emigrante che si rivelasse assolutamente inadattabile all'ambiente brasiliano e che si trovasse senza mezzi. In casi speciali sarà richiesto il parere del Comitato Misto di cui all'.
Paragrafo unico. - Il mantenimento di tale emigrante in Brasile
sino al suo imbarco verrà assicurato dal Governo brasiliano, mentre il trasporto verrà assicurato dal Governo italiano.
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