Accordo

Art. 26

In vigore dal 8 mag 1963
. Gli emigranti destinati ad esercitare attività nel settore della colonizzazione con il godimento dei benefici previsti per l'emigrazione assistita, che non rimanga no in zona rurale per un periodo di almeno tre anni, decadono dai benefici previsti in favore delle categorie indicate nell', lettere c) e d), eccettuati i casi previamente autorizzati dalle autorità brasiliane compatenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo