Accordo
Art. 6
In vigore dal 8 mag 1963
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L'emigrazione assistita di italiani nel Brasile comprende, fra le altre, le seguenti categorie:
a) tecnici, artigiani, operai specializzati, qualificati e semi qualificati, che si trasferiscano in base alle necessità del mercato del lavoro e alle norme della legislazione vigente in materia in Brasile;
b) unità di produzione o imprese a carattere industriale e
tecnico che siano di interesse per lo sviluppo economico del Brasile, previo parere dei competenti Organi brasiliani;
c) agricoltori e allevatori, tecnici e lavoratori delle Industrie
agricole, dell'allevamento del bestiame e relative attività accessorie, che emigrino con l'intenzione di stabilirsi in Brasile in qualità di prestatori d'opera o proprietari;
d) associazioni o cooperative delle categorie di cui alla lettera
c) che emigrino collettivamente con l'intenzione di stabilirsi come prestatori d'opera o proprietari, in "fazendas", imprese agricole e di allevamento, o in nuclei di colonizzazione già esistenti in Brasile o che saranno costituiti in avvenire;
e) familiari che accompagnino emigranti assistiti o che siano
richiamati da connazionali emigrati e domiciliati in Brasile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-6