Accordo

Art. 6

In vigore dal 8 mag 1963
. L'emigrazione assistita di italiani nel Brasile comprende, fra le altre, le seguenti categorie: a) tecnici, artigiani, operai specializzati, qualificati e semi qualificati, che si trasferiscano in base alle necessità del mercato del lavoro e alle norme della legislazione vigente in materia in Brasile; b) unità di produzione o imprese a carattere industriale e tecnico che siano di interesse per lo sviluppo economico del Brasile, previo parere dei competenti Organi brasiliani; c) agricoltori e allevatori, tecnici e lavoratori delle Industrie agricole, dell'allevamento del bestiame e relative attività accessorie, che emigrino con l'intenzione di stabilirsi in Brasile in qualità di prestatori d'opera o proprietari; d) associazioni o cooperative delle categorie di cui alla lettera c) che emigrino collettivamente con l'intenzione di stabilirsi come prestatori d'opera o proprietari, in "fazendas", imprese agricole e di allevamento, o in nuclei di colonizzazione già esistenti in Brasile o che saranno costituiti in avvenire; e) familiari che accompagnino emigranti assistiti o che siano richiamati da connazionali emigrati e domiciliati in Brasile.
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