Accordo

Art. 9

In vigore dal 8 mag 1963
. Il Governo brasiliano esenta i beni citati nell'articolo precedente dal regime di licenza preventiva, dalle imposte di importazione e consumo, dalla tassa di svincolo doganale, nonché da altri tributi che incidano sull'entrata di merci nel Paese. Paragrafo unico. - I beni di cui al presente articolo non potranno essere venduti prima, che siano decorsi due anni dalla loro entrata in Brasile. Nell'eventualità che l'emigrato debba lasciare il Brasile prima della, decorrenza di tale periodo, sarà autorizzato a portare con sè i suoi beni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-9

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