Accordo

Art. 5

In vigore dal 8 mag 1963
. L'emigrazione assistita è quella che si attua sulla base di programmi previamente stabiliti, di comune accordo, fra le Alte Parti Contraenti e con l'assistenza di cui agli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-5

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