Accordo

Art. 10

In vigore dal 8 mag 1963
. I benefici concessi con gli si riferiscono ai beni relativi alla qualifica professionale dell'emigrante e debbono essere in quantità corrispondente alla sua condizione economica e sufficiente all'inizio della sua attività in Brasile.
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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-10

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