Accordo
Art. 10
In vigore dal 8 mag 1963
.
I benefici concessi con gli si riferiscono ai beni relativi alla qualifica professionale dell'emigrante e debbono essere in quantità corrispondente alla sua condizione economica e sufficiente all'inizio della sua attività in Brasile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-10