Accordo
Art. 14
In vigore dal 8 mag 1963
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Sono a carico del Governo italiano, salvo casi speciali, le spese di trasporto e di mantenimento dei candidati all'emigrazione durante lo svolgimento delle operazioni di preselezione e selezione.
Sono ugualmente a carico del Governo italiano le spese di
avviamento all'imbarco degli emigranti e del loro bagaglio, nonché le spese di trasporto lino al porto di imbarco dei beni elencati nell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-14