Accordo

Art. 19

In vigore dal 8 mag 1963
. Si considera collocato l'emigrante giunto nella località di destinazione e abbia iniziato la sua attività professionale, o ultimato l'eventuale periodo di prova. Paragrafo 1. - L'emigrante che, pur non avendo trovato le condizioni di ambiente e di lavoro previamente comunicategli, abbia iniziato la sua attività professionale potrà chiedere il suo ricollocamento alle autorità brasiliane competenti. Paragrafo 2. - Altre eventuali richieste di ricollocamento e di aiuto all'emigrante ed alla sua famiglia Potranno essere prese in considerazione dalle predette autorità entro il termine di un anno.
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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-19

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