Accordo
Art. 19
In vigore dal 8 mag 1963
.
Si considera collocato l'emigrante giunto nella località di
destinazione e abbia iniziato la sua attività professionale, o ultimato l'eventuale periodo di prova.
Paragrafo 1. - L'emigrante che, pur non avendo trovato le
condizioni di ambiente e di lavoro previamente comunicategli, abbia iniziato la sua attività professionale potrà chiedere il suo ricollocamento alle autorità brasiliane competenti.
Paragrafo 2. - Altre eventuali richieste di ricollocamento e di
aiuto all'emigrante ed alla sua famiglia Potranno essere prese in considerazione dalle predette autorità entro il termine di un anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-19