Accordo
Art. 21
In vigore dal 8 mag 1963
.
I programmi per il reclutamento e la selezione di emigranti
destinati a nuclei di colonizzazione dovranno essere previamente approvati dalle competenti autorità brasiliane e italiane. Essi dovranno specificare gli aspetti economico-finanziari e tecnico-produttivi, le condizioni generali di vita e di lavoro e, in particolare, la situazione degli alloggi, nonché gli aiuti e le facilitazioni di finanziamento accordati ai coloni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-21