Accordo

Art. 21

In vigore dal 8 mag 1963
. I programmi per il reclutamento e la selezione di emigranti destinati a nuclei di colonizzazione dovranno essere previamente approvati dalle competenti autorità brasiliane e italiane. Essi dovranno specificare gli aspetti economico-finanziari e tecnico-produttivi, le condizioni generali di vita e di lavoro e, in particolare, la situazione degli alloggi, nonché gli aiuti e le facilitazioni di finanziamento accordati ai coloni.
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