Accordo
Art. 23
In vigore dal 8 mag 1963
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Le Alte Parti Contraenti considerano colono ogni agricoltore,
proprietario o no, che, per iniziativa ufficiale o privata, si stabilisca in zona rurale, svolgendo in essa le attività caratteristiche di quell'ambiente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-23