Accordo
Art. 27
In vigore dal 8 mag 1963
.
Nel caso di concessione di terre da Parte dei Governi statali o
delle autorità municipali, il prezzo verrà fissato in conformità alla legislazione relativa, impegnandosi il Governo Federale del Brasile ad esercitare la sua mediazione, sia per raggiungere il prezzo minimo in relazione alle condizioni locali di valorizzazione, sia per ottenere adeguate facilitazioni di pagamento.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-27