Accordo
Art. 30
In vigore dal 8 mag 1963
.
Il Governo brasiliano prenderà accordi con i Governi statali
affinché siano costruite, a carico degli stessi le strade di accesso ai comprensori di colonizzazione italiana e, se possibile, le strade interpoderali.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-30