Accordo

Art. 32

In vigore dal 8 mag 1963
. Le Alte Parti Contraenti provvederanno affinché agli emigranti, alle Cooperative ed agli enti di colonizzazione debitamente riconosciuti, vengano concesse facilitazioni di finanziamento da parte di organizzazioni creditizie. Paragrafo 1. - La concessione del finanziamento di cui al presente articolo sarà subordinata alla, previa approvazione del relativo piano da parte dell'ente finanziatore. Paragrafo 2. - Il Governo brasiliano esenterà da qualsiasi onere fiscale gli eventuali trasferimenti di fondi di cui al presente articolo.
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