Accordo
Art. 36
In vigore dal 8 mag 1963
.
Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad esaminare di comune
accordo la possibilità di adottare norme, mezzi e criteri suscettibili di facilitare il riconoscimento reciproco degli attestati di studio e dei diplomi di abilitazione, di istruzione tecnica e professionale rilasciati nei due Paesi da istituti e scuole ufficialmente riconosciuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-36