Accordo

Art. 36

In vigore dal 8 mag 1963
. Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad esaminare di comune accordo la possibilità di adottare norme, mezzi e criteri suscettibili di facilitare il riconoscimento reciproco degli attestati di studio e dei diplomi di abilitazione, di istruzione tecnica e professionale rilasciati nei due Paesi da istituti e scuole ufficialmente riconosciuti.
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