Accordo
Art. 33
In vigore dal 8 mag 1963
.
Le Alte Parti Contraenti raccomandano l'istituzione a favore
dell'emigrante, di una speciale assicurazione che gli garantisca un'indennità nel caso in cui durante il viaggio si verifichi un infortunio che determini una incapacità lavorativa permanente, totale o parziale, e che garantisca altresì ai suoi aventi diritto un indennizzo per il caso che l'infortunio sia mortale.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-33