Accordo

Art. 29

In vigore dal 8 mag 1963
. Le autorità brasiliane competenti provvederanno all'assistenza scolastica, medica e sociale. Paragrafo unico. - Nelle zone nelle quali siano stabiliti i coloni italiani gli Enti di colonizzazione, debitamente riconosciuti dalle Alte Parti Contraenti, potranno fornire al colono assistenza, medica ed eccezionalmente assistenza scolastica, primaria, purchè gli insegnanti che debbono essere di nazionalità brasiliana siano debitamente abilitati secondo le leggi.
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