Accordo

Art. 34

In vigore dal 8 mag 1963
. Le Alte Parti Contraenti raccomanderanno alle imprese di colonizzazione la stipulazione di assicurazioni agricole contro rischi e danni derivanti da fenomeni naturali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-34

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo