Accordo

Art. 37

In vigore dal 8 mag 1963
. I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti beneficeranno della legislazione di previdenza sociale dell'altra Parte alle stesse condizioni stabilite per i cittadini di quest'ultima.
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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-37

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