Accordo
Art. 37
In vigore dal 8 mag 1963
.
I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti beneficeranno della legislazione di previdenza sociale dell'altra Parte alle stesse condizioni stabilite per i cittadini di quest'ultima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-37