Accordo
Art. 40
In vigore dal 8 mag 1963
.
I benefici stabiliti dai due precedenti articoli verranno
assicurati dal momento in cui il lavoratore emigrato inizia un'attività soggetta alle norme di previdenza sociale del Paese di accoglimento. Essi riguardano esclusivamente i rischi di malattia, invalidità e morte e l'assistenza per la maternità ed i funerali.
Tuttavia, per quanto riguarda l'invalidità e la morte, si terrà conto, in ciascun Paese, delle rispettive legislazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-40