Accordo

Art. 40

In vigore dal 8 mag 1963
. I benefici stabiliti dai due precedenti articoli verranno assicurati dal momento in cui il lavoratore emigrato inizia un'attività soggetta alle norme di previdenza sociale del Paese di accoglimento. Essi riguardano esclusivamente i rischi di malattia, invalidità e morte e l'assistenza per la maternità ed i funerali. Tuttavia, per quanto riguarda l'invalidità e la morte, si terrà conto, in ciascun Paese, delle rispettive legislazioni.
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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-40

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