Accordo
Art. 45
In vigore dal 8 mag 1963
.
Al fine di raggiungere, in forma pratica ed efficiente, gli scopi del presente Accordo, è istituito un Comitato misto composto di sei delegati, di cui tre designati dal Governo brasiliano e tre dal Governo italiano.
Paragrafo 1. - I rappresentanti brasiliani nel Comitato Misto
saranno designati rispettivamente dal Ministero degli affari esteri, dall'Istituto Nazionale d'Immigrazione e Colonizzazione (I.N.I.C.) e dal Consiglio consultivo dell'Istituto stesso.
Paragrafo 2. I rappresentanti italiani saranno designati dal
Ministero degli affari esteri, d'intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Paragrafo 3. - Ove fosse giudicato opportuno, ognuna delle Alte
Parti Contraenti potrà designare uno dei suoi rappresentanti come capo Delegazione.
Paragrafo 4. - Oltre ai delegati di cui sopra, potranno essere
designati anche degli esperti tecnici in numero non superiore a tre per Delegazione.
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