Accordo

Art. 48

In vigore dal 8 mag 1963
. Il Comitato Misto, che svolgerà la sua azione in collaborazione con gli Organi competenti dei due Governi, avrà le seguenti principali attribuzioni: a) proporre agli Organi competenti dei due Governi in materia di emigrazione, colonizzazione e previdenza sociale, norme di orientamento, raccomandazioni e misure amministrative che si rendessero opportune per la buona esecuzione dell'Accordo e, particolarmente, dei programmi previsti nell'; b) suggerire al Governo brasiliano l'adozione delle misure necessarie per l'istituzione dei servizi previsti nell' e accertare, nel caso di cui al paragrafo unico di detto articolo, che gli enti designati siano in condizione di prestare i servizi di cui trattasi; c) esprimere parere, quando consultato, circa il rimpatrio di emigrati, secondo il disposto dell'; d) prospettare, in materia di previdenza sociale, alle autorità competenti dei due Paesi ogni eventuale revisione e aggiornamento delle disposizioni di cui agli ; e) chiarire i dubbi, decidere sulle omissioni e conciliare le controversie sorte nell'applicazione del presente Accordo; f) elaborare il regolamento relativo al funzionamento del Comitato stesso; g) trattare ogni altra questione che fosse ad esso assegnata, di comune accordo, dai due Governi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-48

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo