Accordo
Art. 48
In vigore dal 8 mag 1963
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Il Comitato Misto, che svolgerà la sua azione in collaborazione
con gli Organi competenti dei due Governi, avrà le seguenti principali attribuzioni:
a) proporre agli Organi competenti dei due Governi in materia di emigrazione, colonizzazione e previdenza sociale, norme di orientamento, raccomandazioni e misure amministrative che si rendessero opportune per la buona esecuzione dell'Accordo e, particolarmente, dei programmi previsti nell';
b) suggerire al Governo brasiliano l'adozione delle misure
necessarie per l'istituzione dei servizi previsti nell' e accertare, nel caso di cui al paragrafo unico di detto articolo, che gli enti designati siano in condizione di prestare i servizi di cui trattasi;
c) esprimere parere, quando consultato, circa il rimpatrio di
emigrati, secondo il disposto dell';
d) prospettare, in materia di previdenza sociale, alle autorità competenti dei due Paesi ogni eventuale revisione e aggiornamento delle disposizioni di cui agli ;
e) chiarire i dubbi, decidere sulle omissioni e conciliare le
controversie sorte nell'applicazione del presente Accordo;
f) elaborare il regolamento relativo al funzionamento del
Comitato stesso;
g) trattare ogni altra questione che fosse ad esso assegnata, di comune accordo, dai due Governi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-48