Accordo
Art. 49
In vigore dal 8 mag 1963
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Qualora il Comitato Misto non fosse in grado di decidere in merito ad una questione ad esso sottoposta, la rimetterà ai rispettivi Governi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-49