Accordo
Art. 44
In vigore dal 8 mag 1963
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Ai lavoratori emigrati in Brasile verranno assicurati il diritto e la possibilità di trasferire i propri risparmi in Italia a favore delle loro famiglie o di altre persone a carico e per il loro sostentamento, alle condizioni più favorevoli previste dalla legislazione brasiliana vigente in materia valutaria, o secondo quanto stabilito in accordi di pagamento tra l'Italia e Brasile.
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