Accordo

Art. 41

In vigore dal 8 mag 1963
. Se il lavoratore emigrato ritorni nel Paese di origine nel termine di tre anni (considerato periodo di adattamento al Paese di accoglimento) e riprenda a svolgervi un'attività tutelata dalla legislazione previdenziale, gli saranno mantenuti i diritti derivanti dai periodi di assicurazione e di contribuzione ivi anteriormente compiuti. Paragrafo unico. - Restano salve in ogni caso le disposizioni più favorevoli previste dalla legislazione vigente in materia nel Paese di origine.
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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-41

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