Accordo

Art. 42

In vigore dal 8 mag 1963
. Ove l'emigrato o i suoi familiari lascino il Paese di accoglimento, non resta pregiudicato il diritto a percepire le prestazioni in denaro loro spettanti. In caso di morte dell'emigrato, tali prestazioni saranno ugualmente corrisposte agli aventi diritto ovunque essi risiedano.
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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-42

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