Accordo
Art. 51
In vigore dal 8 mag 1963
.
Il presente Accordo verrà ratificato non appena siano compiute le formalità previste dalla legislazione di ognuna delle Alte Parti Contraenti.
Entrerà in vigore a partire dal giorno dello Scambio degli
strumenti di ratifica e sarà valido fino a che non sarà denunciato da una delle Alte Parti Contraenti con un preavviso di sei mesi.
Lo Scambio degli strumenti di ratifica dovrà essere effettuato
nella capitale del Brasile nel più breve tempo possibile.
Paragrafo unico. Lo denuncia non colpirà in alcun modo le
iniziative prese anteriormente che siano in fase di esecuzione o gli impegni regolarmente assunti alla data della denuncia stessa i quali avranno "ipso facto" il loro corso indipendente, purchè non Vi sia rinuncia da parte delle Alte Parti Contraenti.
In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il
presente Accordo e vi hanno apposto i rispettivi sigilli.
Fatto in Roma, il giorno nove del mese di dicembre dell'anno
millenovecentosessanta, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e portoghese, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
FERDINANDO STORCHI
Per il Governo della Repubblica
degli Stati Uniti del Brasile
HORACIO LAFER
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI
Storico versioni
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