Accordo

Art. 28

In vigore dal 8 mag 1963
. Il Governo brasiliano si adopererà presso i Governi statali e le autorità municipali affinché sia concessa ai coloni italiani, durante i tre primi anni del loro stabilimento sui lotti rurali, l'esenzione da tutte le imposte e tasse che incidano o potranno venire ad incidere sopra i loro lotti, sulle coltivazioni, altri veicoli destinati sul trasporto delle persone e dei prodotti, sulle installazioni per l'utilizzazione e la trasformazione di tali prodotti, nonché sul loro collocamento, incluse le imposte territoriali di trasferimento di proprietà "inter vivos" "mortis causa" per i lotti pagati integralmente.
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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-28

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