Accordo
Art. 20
In vigore dal 8 mag 1963
.
Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno l'elaborazione di piani di colonizzazione prendendo le misure amministrative, tecniche e finanziarie atte a facilitarne l'attuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-20