Accordo

Art. 15

In vigore dal 8 mag 1963
. Per il trasporto degli emigranti italiani in Brasile e dei loro beni, i due Governi richiederanno l'assistenza del Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee (O. I. M. E.) o di altri Organismi internazionali specifici riconosciuti dai due Governi. Nel caso in cui tale assistenza non si renda possibile, le Alte Parti Contraenti stabiliranno, mediante Scambio di Note, il modo e le condizioni più convenienti per assicurare tale trasporto.
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