Accordo
Art. 15
In vigore dal 8 mag 1963
.
Per il trasporto degli emigranti italiani in Brasile e dei loro
beni, i due Governi richiederanno l'assistenza del Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee (O. I. M. E.) o di altri Organismi internazionali specifici riconosciuti dai due Governi.
Nel caso in cui tale assistenza non si renda possibile, le Alte
Parti Contraenti stabiliranno, mediante Scambio di Note, il modo e le condizioni più convenienti per assicurare tale trasporto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-15