Accordo
Art. 12
In vigore dal 8 mag 1963
.
Le autorità brasiliane procederanno alla selezione definitiva
degli emigranti assistiti fra i candidati preselezionati secondo quanto stabilito dall', e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione brasiliana vigente.
Paragrafo 1. - Il Governo brasiliano manterrà in Italia, per i
fini previsti dal presente articolo, un Servizio tecnico di selezione.
Paragrafo 2. - Le spese per il funzionamento e l'attività di tale Servizio tecnico sono a carico del Governo brasiliano.
Paragrafo 3. Il Governo italiano darà ogni appoggio perché detto Servizio possa svolgere il proprio lavoro, facilitando anche la realizzazione di eventuali prove pratiche per l'accertamento dell'idoneità professionale degli emigranti.
Il servizio tecnico brasiliano concorderà previamente con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il lavoro organizzativo delle operazioni di selezione, secondo le particolari esigenze delle categorie da selezionare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-12