Accordo

Art. 8

In vigore dal 8 mag 1963
. Il Governo italiano autorizza, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, con esenzione da diritti e senza formalità valutarie, gli emigranti diretti verso il Brasile a portare con sè i seguenti materiali e merci: a) strumenti di lavoro e piccole macchine operatrici, sia per artigiani che per lavoratori di professione qualificata; b) una bicicletta o motocicletta o motoscooter (motoretta); una macchina da cucire usata e una macchina, pure usata, per eseguire, manualmente lavori di maglieria; c) equipaggiamenti agricoli, attrezzi e macchine agricole, inclusi trattori e macchine per l'utilizzazione e la trasformazione dei prodotti della terra e dell'allevamento del bestiame, quando si tratti di agricoltori, di lavoratori addetti all'allevamento del bestiame, di contadini e di tecnici specializzati nelle industrie rurali; d) sementi vegetali, selezionate e di interesse tecnico ed economico ed animali da riproduzione.
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