Accordo
Art. 8
In vigore dal 8 mag 1963
.
Il Governo italiano autorizza, in conformità alle disposizioni
vigenti in materia, con esenzione da diritti e senza formalità valutarie, gli emigranti diretti verso il Brasile a portare con sè i seguenti materiali e merci:
a) strumenti di lavoro e piccole macchine operatrici, sia per
artigiani che per lavoratori di professione qualificata;
b) una bicicletta o motocicletta o motoscooter (motoretta); una
macchina da cucire usata e una macchina, pure usata, per eseguire, manualmente lavori di maglieria;
c) equipaggiamenti agricoli, attrezzi e macchine agricole, inclusi trattori e macchine per l'utilizzazione e la trasformazione dei prodotti della terra e dell'allevamento del bestiame, quando si tratti di agricoltori, di lavoratori addetti all'allevamento del bestiame, di contadini e di tecnici specializzati nelle industrie rurali;
d) sementi vegetali, selezionate e di interesse tecnico ed
economico ed animali da riproduzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-8