Accordo

Art. 4

In vigore dal 8 mag 1963
. I Governi delle Alte Parti Contraenti possono, per mezzo di Scambi di Note, stabilire particolari disposizioni allo scopo di facilitare e favorire l'emigrazione libera degli italiani verso il Brasile, impegnandosi inoltre a fornire tutte le informazioni atte ad orientarla.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo