Accordo

Art. 2

In vigore dal 8 mag 1963
. L'emigrazione italiana verso il Brasile può essere libera o assistita; entrambe le forme sono aiutate e tutelate dalle Alte Parti Contraenti. Queste possono avvalersi della collaborazione e dell'assistenza del Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee (C. I. M. E.) o di altri Organismi internazionali, nel quadro di programmi da concordarsi previamente.
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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-2

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