Accordo
Art. 1
In vigore dal 8 mag 1963
Accordo di emigrazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica degli Stati Uniti del Brasile (Roma, 9 dicembre 1960).
Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente della
Repubblica, degli Stati Uniti del Brasile, il=2; convinti della necessità di regolare la cooperazione tra i due Paesi in materia di emigrazione e di organizzare e assistere l'emigrazione in maniera corrispondente ai rispettivi interessi,
consapevoli che la realizzazione di una politica obiettiva e
adeguata, basata sullo spirito di collaborazione internazionale e intesa a favorire lo sviluppo economico del Brasile utilizzando la tecnica e la mano d'opera italiane, verrebbe a rafforzare i vincoli di tradizionale amicizia che uniscono i due Paesi,
hanno stabilito di concludere un Accordo di emigrazione ed a tal
fine hanno nominato loro Plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana
Sua Eccellenza l'on. dott. Ferdinando STORCHI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri;
Il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile
Sua Eccellenza, il signor Horacio LAFER Ministro per gli affari
esteri;
i quali hanno convenuto quanto segue:
.
Il presente Accordo ha lo scopo di orientare, organizzare e
assistere le correnti emigratorie italiane per il Brasile, riunendo gli sforzi di entrambe le Alte Parti Contraenti, affinché i problemi emigratori e di colonizzazione tra i due Paesi abbiano una soluzione pratica, rapida ed efficace, tenendo conto della convenienza di mantenere l'unità dei nuclei familiari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-1