Accordo
Art. 13
In vigore dal 8 mag 1963
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Verificato da parte dell'autorità consolare brasiliana in Italia, l'adempimento delle norme indicate nell'articolo precedente, vengono concessi all'emigrante il visto di ingresso gratuito e l'autorizzazione all'introduzione dei beni di cui agli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-13