Accordo
Art. 11
In vigore dal 8 mag 1963
.
Le autorità italiane competenti effettueranno, in relazione alle richieste del Governo brasiliano, il reclutamento e la preselezione degli emigranti assistiti e compileranno le liste dei candidati, nelle quali saranno contenute le indicazioni necessarie per la selezione definitiva.
Le autorità brasiliane forniranno dettagliate ed aggiornate
notizie sulle condizioni generali di vita in Brasile, nonché sulle particolari condizioni di ambiente e di lavoro esistenti per le varie categorie richieste.
Le autorità italiane promuoveranno un'adeguata diffusione di dette
notizie, allo scopo di fornire esaurienti informazioni ai lavoratori interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-11