Accordo
Art. 16
In vigore dal 8 mag 1963
.
Il Governo brasiliano, dallo sbarco dell'emigrante assistito fino alla località di destinazione, provvederà:
I) al suo accoglimento, all'alloggio, all'alimentazione ed
all'assistenza medico sanitaria;
II) allo svincolo e alla custodia dei beni di sua proprietà;
III) al rilascio dei documenti necessari per la residenza e il
lavoro;
IV) al trasporto dell'emigrante e dei suoi beni fino a destinazione
e al suo collocamento;
V) al ricovero degli animali nelle stalle e all'assistenza,
veterinaria.
Paragrafo 1. - L'indicazione dei porti e delle date di sbarco degli
emigranti e dei loro beni saranno oggetto di intese specifiche tra le autorità italiane e brasiliane, tenendo presente l'interesse generale di evitare ritardi e spese superflue.
Paragrafo 2. - Le operazioni di controllo allo sbarco
dell'emigrante e dei suoi beni e animali avverranno in conformità, alle disposizioni vigenti in materia attenendosi, per quanto riguarda i beni, al disposto dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-16