Accordo

Art. 16

In vigore dal 8 mag 1963
. Il Governo brasiliano, dallo sbarco dell'emigrante assistito fino alla località di destinazione, provvederà: I) al suo accoglimento, all'alloggio, all'alimentazione ed all'assistenza medico sanitaria; II) allo svincolo e alla custodia dei beni di sua proprietà; III) al rilascio dei documenti necessari per la residenza e il lavoro; IV) al trasporto dell'emigrante e dei suoi beni fino a destinazione e al suo collocamento; V) al ricovero degli animali nelle stalle e all'assistenza, veterinaria. Paragrafo 1. - L'indicazione dei porti e delle date di sbarco degli emigranti e dei loro beni saranno oggetto di intese specifiche tra le autorità italiane e brasiliane, tenendo presente l'interesse generale di evitare ritardi e spese superflue. Paragrafo 2. - Le operazioni di controllo allo sbarco dell'emigrante e dei suoi beni e animali avverranno in conformità, alle disposizioni vigenti in materia attenendosi, per quanto riguarda i beni, al disposto dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo