Accordo

Art. 17

In vigore dal 8 mag 1963
. Il Governo brasiliano concederà particolari facilitazioni per la costituzione e l'attività di associazioni assistenziali, composte di elementi brasiliani e italiani residenti in Brasile, aventi lo scopo di favorire e aiutare l'emigrazione italiana. Gli statuti e la composizione di tali associazioni dovranno essere approvati dalle autorità brasiliane, sentita la Rappresentanza diplomatica italiana. Tali associazioni avranno facoltà di sottoporre alle competenti autorità delle due Parti tutte le questioni concernenti il benessere degli emigranti e il rispetto dei diritti loro assicurati per legge o per contratto.
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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509#art-a-17

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