Convenzione›Titolo V
Art. 30
In vigore dal 28 giu 1962
Il Console provvede in materia di mantenimento dell'ordine interno e della disciplina a bordo delle navi mercantili battenti bandiera dello Stato inviante.
Egli può regolare le contestazioni di qualsiasi natura tra il
capitano, gli ufficiali della nave e i membri dell'equipaggio, comprese quelle che riguardano la paga e l'esecuzione del contratto di ingaggio. Può altresì esercitare i poteri che gli sono attribuiti dallo Stato inviante per quanto riguarda l'ingaggio, l'imbarco, lo sbarco dei marittimi e la gerarchia di bordo, nonché provvedere se del caso, al ricovero in ospedale e al rimpatrio del capitano o dei membri dell'equipaggio sbarcati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-30