Convenzione›Titolo IV
Art. 25
In vigore dal 28 giu 1962
In caso di morte di un cittadino di una delle Alte Parti contraenti
nel territorio dell'altra, l'Autorità locale competente è tenuta a darne immediato avviso al Console nella circoscrizione del quale si è verificata la morte. Il Console, da parte sua, se ne ha avuto notizia per primo, ne dà avviso all'Autorità locale.
Se qualche erede del defunto non è presente, ovvero è minore o
incapace, oppure se gli esecutori testamentari nominati dal defunto non si trovano nel luogo dove si apre la successione, saranno apposti i sigilli, entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'avviso, su tutti i beni immobili, sui documenti e sulla corrispondenza del defunto.
L'apposizione è effettuata, sia di ufficio che a richiesta delle parti interessate, dal Console in presenza dell'Autorità locale che sarà stata da lui preavvertita.
Con le stesse modalità menzionate al comma precedente si
procederà alla rimozione dei sigilli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-25