Convenzione›Titolo IV
Art. 28
In vigore dal 28 giu 1962
Solo al Console spetta di redigere gli atti di inventario e
compiere le altre operazioni occorrenti per la conservazione dei beni e degli oggetti di qualsiasi natura lasciati dai cittadini - marittimi o passeggeri dello Stato inviante, che fossero deceduti sia a bordo di una nave del loro Paese, prima dell'arrivo nel porto medesimo, sia a terra dopo lo sbarco, sia durante un viaggio oppure in transito per il territorio dello Stato di residenza.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-28